Normativa agroalimentare
In vigore dal 29 maggio 2026 il nuovo sistema sanzionatorio a tutela del patrimonio agroalimentare italiano
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110/2026 la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari", in vigore a partire dal 29 maggio 2026. Si tratta di un intervento di sistema che ridisegna in modo organico il quadro sanzionatorio — tanto penale quanto amministrativo — in materia agroalimentare e igienico-sanitaria, con rilevanti implicazioni per gli operatori della ristorazione e dei pubblici esercizi.
FIPE — Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in coordinamento con Confcommercio, ha seguito con attenzione l'intero iter parlamentare, formulando proposte e osservazioni volte a rendere il testo più equilibrato e coerente con le esigenze operative delle imprese. Alcune di tali istanze sono state recepite nel testo definitivo, come si illustrerà nel dettaglio.
La struttura del provvedimento
La legge si articola in tre titoli principali:
Titolo I — Sanzioni penali (artt. 1–6)
Titolo II — Sanzioni amministrative (artt. 7–20), suddiviso in cinque capi:
Capo I: Modifiche al D.Lgs. n. 297/2004 e al D.Lgs. n. 190/2006 (artt. 7–8)
Capo II: Modifiche al D.Lgs. n. 231/2017 e ad altre disposizioni (artt. 9–12)
Capo III: Controlli nel settore lattiero-caseario (artt. 13–14)
Capo IV: Procedure e organi (artt. 15–19)
Capo V: Riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima (art. 20)
Titolo III — Disposizioni finali (art. 21)
La novità di maggior rilievo: il reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)
La disposizione più rilevante per il settore dei pubblici esercizi è l'introduzione del nuovo art. 517-sexies del Codice Penale, rubricato "Frode alimentare", inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2 della legge.
La nuova fattispecie punisce chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione — anche con tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali — alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti per origine, provenienza, qualità o quantità.
La nuova fattispecie è configurata come ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., che rimane invariato, e si caratterizza per l'oggetto specifico (alimenti, acque e bevande) e per l'estensione del campo di applicazione a ogni forma di attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione.
Le modifiche ottenute grazie all'intervento di FIPE e Confcommercio
Rispetto al testo originario del disegno di legge, il testo definitivo presenta alcune importanti modifiche, frutto anche delle interlocuzioni condotte dalla Federazione:
Elemento soggettivo più restrittivo: il testo originario richiedeva unicamente il "fine di trarne profitto"; il testo approvato aggiunge anche il "fine di indurre in errore il compratore". Questo doppio requisito intenzionale restringe l'ambito applicativo del reato, rendendo necessario accertare che l'autore abbia agito con entrambe le finalità.
Soglia della difformità innalzata: il disegno di legge originario si riferiva ad alimenti "diversi" da quelli indicati o pattuiti; il testo definitivo richiede che siano "sostanzialmente difformi", circoscrivendo il reato alle sole difformità di apprezzabile rilevanza.
Trattamento sanzionatorio ridotto: la pena originariamente prevista (reclusione da quattro mesi a due anni e multa da € 4.000 a € 10.000) è stata ridotta a reclusione da due mesi a un anno e multa da € 1.000 a € 4.000.
Causa di non punibilità: il comma 2 del nuovo articolo prevede che "la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità". Pur trattandosi di una previsione positiva, la formulazione rimane generica e richiederà chiarimenti applicativi, in particolare con riferimento alla tematica dei prodotti congelati.
Il nodo irrisolto dei prodotti congelati e decongelati
FIPE ha più volte segnalato, nel corso dell'iter parlamentare, l'opportunità di risolvere in via legislativa la criticità relativa all'indicazione dei prodotti decongelati nel menù. Come noto, i NAS contestano frequentemente l'omissione dell'asterisco (o di altra segnalazione) in caso di utilizzo di alimenti previamente congelati, con conseguente avvio di procedimenti penali per frode in commercio ai sensi dell'art. 515 c.p.
Occorre tuttavia ricordare che la normativa europea — in particolare l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, richiamato dall'art. 19, comma 9 del D.Lgs. n. 231/2017 — prevede specifiche deroghe all'obbligo di indicazione "decongelato", che non si applica:
agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
Tali deroghe risultano particolarmente rilevanti per i pubblici esercizi, dove i prodotti somministrati sono frequentemente ingredienti di un prodotto finito, destinati al consumo immediato e non a successive utilizzazioni. La questione, pur non trovando soluzione definitiva nel testo approvato, potrà essere parzialmente mitigata dal nuovo elemento soggettivo del reato e dalla clausola di non punibilità introdotti nel testo definitivo.
Ulteriori disposizioni di interesse per i pubblici esercizi
Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)
Il nuovo art. 517-septies c.p. introduce una specifica fattispecie penale per l'utilizzo, nell'ambito di attività commerciali o di intermediazione nel settore agroalimentare, di segni distintivi o indicazioni — anche figurative — falsi o ingannevoli, idonei a trarre in errore il compratore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti. La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a € 20.000.
Pene accessorie, circostanze aggravanti e confisca (artt. 517-octies e 518.2 c.p.)
Il nuovo art. 517-octies c.p. prevede, nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, per un periodo da cinque giorni a tre mesi.
Le pene sono aumentate nei seguenti casi:
quando le condotte riguardano denominazioni di origine (DOP) o indicazioni geografiche (IGP) protette;
quando i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
quando i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento;
quando le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più circostanze aggravanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Analoga aggravante si applica quando le condotte sono realizzate con più operazioni e mediante l'allestimento di strutture organizzative continuative.
L'art. 518.2 c.p. prevede inoltre la confisca obbligatoria — anche per equivalente — dei beni utilizzati per commettere il reato e dei prodotti, prezzi o profitti derivanti dallo stesso.
Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP (art. 6)
L'art. 6 introduce la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) di uno speciale contrassegno ai fini dell'immissione al consumo. Il contrassegno sarà realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori, con caratteristiche di sicurezza idonee a garantire autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni. Le specifiche tecniche e le modalità operative saranno definite con decreto ministeriale entro il 28 luglio 2026.
Rintracciabilità: sanzioni fortemente inasprite (art. 8)
L'art. 8 interviene sulla disciplina sanzionatoria degli obblighi di rintracciabilità di cui all'art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che impone agli operatori del settore alimentare di identificare, per ogni fase della filiera, il fornitore del prodotto o dell'ingrediente utilizzato e il destinatario dei propri prodotti (escluso il consumatore finale).
Le sanzioni sono state significativamente inasprite:
Regime previgente
Nuovo regime
Sanzione minima
€ 750
€ 6.000
Sanzione massima
€ 4.500
€ 48.000 (o 3% del fatturato annuo, fino a € 150.000)
Nella determinazione della sanzione, l'autorità competente è tenuta a valutare la gravità del fatto, la durata della violazione, le azioni correttive adottate dall'operatore e le sue condizioni economiche.
Elemento di tutela per le imprese: per le violazioni meramente documentali o formali che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale, l'autorità deve preventivamente assegnare all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea.
Cabina di regia per i controlli agroalimentari (art. 16)
L'art. 16 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro o da un suo delegato.
Di particolare rilievo è la partecipazione delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che potranno così contribuire alla definizione del Piano operativo annuale dei controlli agroalimentari e alle campagne straordinarie per il contrasto alle frodi e alle pratiche sleali.
Le prossime tappe
Confcommercio continuerà a monitorare l'applicazione della nuova normativa e i provvedimenti attuativi attesi nelle prossime settimane — in particolare il decreto ministeriale sul contrassegno DOP/IGP, atteso entro il 28 luglio 2026 — garantendo aggiornamenti tempestivi alle imprese associate.
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, gli uffici dell'associazione sono a disposizione degli operatori ai seguenti recapiti telefonici 0165.40004 interno 3 oppure 320.0553650






