È stata pubblicata il 20 aprile in Gazzetta Ufficiale la legge n. 50/2026 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione – cd. DL PNRR – approvato definitivamente dal Senato lo scorso 15 aprile.
Il provvedimento, composto da 32 articoli, contiene una serie di disposizioni eterogenee che spaziano dalle misure di semplificazione, digitalizzazione e accelerazione degli interventi, fino a quelle in materia di disabilità e inclusione, giustizia, imprese, concorrenza, ambiente ed energia.
Nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera dei deputati, in prima lettura, è stato inoltre introdotto l’articolo aggiuntivo 14-bis, recante disposizioni in materia di piatti e altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a venire a contatto con gli alimenti.
La norma, che entrerà in vigore a partire dal 21 aprile 2027, stabilisce che i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali, a condizione che rispondano alle caratteristiche tecniche individuate dall’articolo:
- piatti in plastica:
- piatti con diametro inferiore a 19 cm e peso superiore a 45 grammi;
- piatti con diametro tra 19 e 24 cm e peso superiore a 80 grammi;
- piatti con diametro superiore a 24 cm e peso superiore a 110 grammi;
- posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;
- cannucce in plastica ad uso alimentare che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici;
- agitatori per bevande in plastica che abbiano un rapporto peso/lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
La disposizione è volta a colmare una lacuna normativa derivante dall’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP – Single-Use Plastics), la quale contiene disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione dei prodotti di plastica monouso elencati in allegato e, per quelli della parte B (posate, piatti, cannucce — salvo uso medicale — e agitatori per bevande), ne impone agli stati membri il divieto di immissione sul mercato.
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). In particolare, l’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo recepisce il divieto di immissione sul mercato dei prodotti sopra indicati.
Tuttavia, il criterio di delega di cui all’art. 22 della legge n. 53/2021 prevedeva anche l’incoraggiamento all’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche, anche mediante la loro messa a disposizione nei punti vendita, nel rispetto delle norme su igiene e sicurezza alimentare.
Tale previsione non ha trovato pieno recepimento nel d.lgs. 196/2021, determinando una lacuna normativa rispetto al criterio di delega, alla quale l’articolo in esame intende porre rimedio, in coerenza con la disciplina europea e nazionale, individuando i requisiti tecnici di riutilizzabilità dei citati prodotti in plastica per la loro immissione sul mercato, garantendo in tal modo la corretta applicazione della Direttiva SUP.
L’assenza di una chiara definizione dei requisiti di riutilizzabilità è stata altresì evidenziata nell’ambito della procedura TRIS 2025/0187/IT, con la quale lo Stato italiano ha notificato alla Commissione l’intenzione di introdurre la proposta normativa in esame. Nell’analisi di impatto, il Governo ha infatti rilevato che, sebbene la Commissione abbia elaborato orientamenti contenenti principi generali per la determinazione della riutilizzabilità dei prodotti, la normativa sovranazionale non prevede specifiche disposizioni recanti caratteristiche tecniche univoche idonee a qualificare un prodotto in plastica come riutilizzabile ai sensi della direttiva SUP. Tale circostanza, anche alla luce delle criticità segnalate dagli operatori del settore, ha determinato incertezze nell’individuazione dei prodotti effettivamente riutilizzabili rispetto a quelli monouso, rendendo pertanto necessaria l’introduzione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, volta a superare tali criticità interpretative.
Quanto al rapporto con il Regolamento n. 40/2025 – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – la Commissione, nell’ambito della suddetta procedura TRIS aveva richiesto allo stato italiano di chiarire in che modo il progetto notificato, contenente regole dettagliate sulla riutilizzabilità, fosse in linea con l’articolo 11 del PPWR che stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili e che prevede, inoltre, il potere della Commissione di adottare un atto delegato che stabilisca il numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili entro il 12 febbraio 2027.
Lo Stato italiano, nel precisare che, tra i prodotti elencati, l’unico qualificabile come imballaggio ai sensi del PPWR è il piatto, ha evidenziato che la proposta normativa, nel definire requisiti tecnici di riutilizzabilità anche per i piatti rientranti in tale categoria, risulta coerente con l’articolo 11 del PPWR e non ne pregiudica l’applicazione. Tali requisiti si configurerebbero, infatti, come un’integrazione delle condizioni generali stabilite dal Regolamento, le quali necessitano di ulteriori specificazioni per garantirne un’effettiva attuazione e per fornire indicazioni applicative agli operatori del settore. Viene inoltre esclusa qualsiasi sovrapposizione con l’atto delegato previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo 11, in quanto quest’ultimo disciplina esclusivamente il numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili, senza incidere sulle relative caratteristiche tecniche, quali dimensioni e peso.
In conclusione, l’introduzione dell’articolo 14-bis si inserisce nel quadro di progressivo allineamento della normativa nazionale agli obiettivi europei in materia di riduzione dei prodotti monouso e promozione del riutilizzo. La disposizione, infatti, da un lato colma una lacuna applicativa emersa nell’attuazione della direttiva SUP, dall’altro si coordina con il Regolamento PPWR, anticipandone e supportandone le finalità attraverso la definizione di criteri tecnici puntuali.
In tale prospettiva, la norma contribuisce a rafforzare la certezza giuridica per gli operatori e a favorire la transizione verso modelli di consumo più sostenibili, in un quadro di progressivo allineamento con gli sviluppi della disciplina europea, tra cui si ricorda l’articolo 33 del PPWR, che prevede, nel settore dell’asporto, un obbligo di offerta di soluzioni riutilizzabili da parte dei distributori finali, nell’ambito di sistemi di riutilizzo e secondo condizioni volte a facilitarne la diffusione presso i consumatori a partire dal 12 febbraio 2028.






