Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 2 marzo 2021
Misure di contenimento del contagio che si applicano in ZONA ARANCIONE (Capo IV: artt. 33- 37)

4. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della salute che le individuano, nelle zone arancioni – ossia le zone con una incidenza settimanale di contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto - si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previse per le zone gialle (Capo III) e le seguenti ulteriori misure.
4.1. Spostamenti (art. 35)
Resta vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in zona arancione, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano comunque consentiti gli spostamenti strumentali alla didattica in presenza, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Confermato, altresì, il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per fruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Fino al 27 marzo prossimo, è consentito, esclusivamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, alle medesime condizioni previste per la zona gialla (arco temporale compreso tra le 5:00 e le 22:00, limite di due sole persone ulteriori rispetto a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Restano, comunque, consentiti gli spostamenti da Comuni con meno di 5 mila abitanti, nel limite di 30 chilometri dai rispettivi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sul fronte dei trasporti pubblici, infine, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per la zona gialla.
4.2. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 36)
Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto
4.3. Attività dei servizi di ristorazione (art. 37)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (è stato invece
eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 - commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.