Approvato dalla Giunta Confederale con delibera del 27/5/2026
Ratificato dal Consiglio Generale Confcommercio Valle d’Aosta del 25/06/2026
“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”
Art. 1
Denominazione ed Identità
- L’”Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l’Italia della REGIONE VALLE D’AOSTA”, di seguito denominata “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio regionale.
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” si impegna altresì ad accettare:
- a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;
- b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” si impegna ad accettare le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale»
Art. 2
Ambiti di Rappresentanza
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza regionale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Regione VALLE D’AOSTA, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 11 dello Statuto confederale.
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
ART.3
Sede e durata
“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” ha sede in Valle d’Aosta e durata illimitata.
ART. 4
Codice etico
“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale”
ART. 5
Valori Ispiratori
“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
Art. 6
Scopi e Funzioni
“Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”:
- a) Promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
- b) Tutela e rappresenta a livello regionale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” ‘è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-regionali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello regionale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione»;
- i) Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta” adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
Art. 7
Adesione ed Inquadramento degli Associati
1. Possono aderire in qualità di socio a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Regione Valle d’Aosta che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica. Possono far parte del sistema, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate,
1bis. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella regione Valle d’Aosta, entra comunque a far parte del sistema associativo regionale, in qualità di partecipante, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. Ciascun partecipante è tenuto al pagamento dell’apposito “contributo di adesione contrattuale” previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi;
2. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell’adesione, nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria Regionali eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dalla Giunta – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA’’può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dalla Giunta. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
4. Qualora a carico dei livelli organizzativi, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” può nominare un Commissario presso l’Organizzazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statutari del livello regionale interessato.
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di ““Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di ““Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. Ciascun socio, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9. Ciascun socio è altresì tenuto al pagamento dell’apposito “contributo di adesione contrattuale” previsto nei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10 comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”»;
7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo regionale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 11 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA’’ si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 6, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA “ e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
Art. 8
Adesione: modalità e condizioni
- Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 7, comma 1, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Se entro detto termine la Giunta non si esprime, la domanda è ritenuta accolta.
- Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a. r. entro 15 giorni
- Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
- L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il biennio successivo.
- L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
- I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
- Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
- I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
- La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
Art. 9
Decadenza e recesso
La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” si perde:
- a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 8, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
- b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) del superiore comma 1) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può adire all’Arbitrato, ai sensi dell’art. 38 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Art. 10
Sanzioni
Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, sono:
- a - la deplorazione scritta;
- b - la sospensione;
- c - l'espulsione.
La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
Art. 11
Enti ed Organismi collegati
Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” soltanto partecipi.
Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione regionale.
50 & Più Enasco, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio regionale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.
Art. 12
Organizzazione interna
Tenuto conto delle singole attività esercitate, gli associati vengono inquadrati nella rispettiva Associazione di Categoria Regionale. In caso di pluralità merceologiche, l'inquadramento verrà attuato in base al ramo di attività prevalente.
La formazione di un’Associazione di Categoria Regionale deve essere richiesta, ordinariamente, da almeno 15 associati alla Giunta che ne delibera la costituzione in base alla opportunità, tenuti presenti gli scopi della “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
Non è ammessa la costituzione di più Associazioni Regionali per la stessa categoria.
In casi particolari, la Giunta potrà deliberare la formazione di un’Associazione di Categoria Regionale su richiesta di meno di 15 associati, avendo presente specifiche opportunità sotto il profilo economico e rappresentativo.
Le Associazioni di Categoria Regionali saranno disciplinate da un regolamento, approvato dalla Giunta.
Ogni Associazione di Categoria Regionale elegge un Consiglio Direttivo con le modalità fissate dal regolamento.
In ogni caso dovrà, per quanto possibile, essere assicurata una giusta rappresentanza agli associati di tutte le Comunità Montane della Regione.
Il regolamento dovrà altresì prevedere le modalità organizzative interne ed i poteri dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Ogni Associazione di Categoria Regionale ha la propria sede presso la “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, la quale mette a disposizione personale, servizi e locali per quanto necessario allo svolgimento delle attività.
Eventuali deroghe dovranno essere approvate e consentite dalla Giunta della “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
Ciascun Associazione di Categoria Regionale dovrà trasmettere gli atti politicamente rilevanti e le relative delibere al Presidente della ‘’ Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
ART. 13
Delegazioni Zonali
In ogni Comunità Montana o in singoli Comuni con un numero di operatori superiore a 50 potrà essere istituita una Delegazione Zonale o interzonale che raggruppa tutti gli operatori del territorio associati alla “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” in modo diretto.
Un apposito regolamento istituito dalla Giunta disciplinerà il funzionamento di dette Delegazioni periferiche.
SETTORE DEL TURISMO
ART. 14
In considerazione delle peculiari esigenze e caratteristiche del settore del Turismo possono essere costituiti organi di rappresentanza e di decisione comuni alle categorie direttamente operanti nel settore, di cui ai seguenti articoli.
Sono escluse dalla competenza degli organi di cui al precedente capoverso le materie di carattere organizzativo ed amministrativo.
ART. 15
Gli organi del Settore del Turismo
Il settore del Turismo, nell'ambito della propria competenza, esplica le funzioni ad esso attribuite in materia di politica regionale del Turismo, attraverso i seguenti Organi:
- a) - il Comitato Regionale del Turismo;
- b) - il Presidente del Comitato.
ART. 16
Il Comitato Regionale del Turismo
Formano il Comitato Regionale del Turismo i rappresentanti delle categorie che fanno parte del Settore Turistico (Imprese Turistiche Ricettive, Pubblici Esercizi, Agenzie di Viaggio) designati, in numero massimo di tre per ogni categoria, dai rispettivi Organi Direttivi e da massimo tre rappresentanti nominati dalle categorie dei settori del Commercio, Servizi, Professionali e Lavoro autonomo.
Le categorie anzidette devono essere regolarmente inquadrate nella “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
ART. 17
Il Presidente del Comitato Regionale del Turismo
Il Comitato Regionale del Turismo procede alla elezione del proprio Presidente che è di diritto Vicepresidente aggiunto della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
ART. 18
Doveri del Comitato Regionale del Turismo
Il Comitato Regionale del Turismo tenuto ad operare, in armonia col Consiglio Generale della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, nel quadro generale degli interessi del commercio,del turismo, dei servizi, delle professioni e del lavoro autonomo della Regione.
Art. 19
Gruppo Terziario Donna
- In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
- Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
- Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali.
Art. 20
Gruppo Giovani Imprenditori
- In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, puo’ essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42 anno di età.
- Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
- Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali
ART. 21
50 & Più Associazione Regionale
In seno alla “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” potrà essere costituita la delegazione regionale della 50 & Più Associazione Regionale con lo scopo della tutela e della promozione socio-sindacale degli anziani del Commercio, del Turismo , dei Servizi, delle Professioni e del Lavoro Autonomo in conformità con le norme statutarie della 50 & Più ASSOCIAZIONE NAZIONALE.
ART. 22
L'istituzione degli Organismi di cui agli artt.12-13-14-19-20-21 del presente Statuto è demandata alla Giunta cui spetta altresì l'approvazione dei relativi regolamenti di cui ciascun Organismo dovrà dotarsi.
Art. 23
Composizione Organi Associativi
- I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso ‘’ Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
- Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
- La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
- La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
- Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
- I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
Art.24
Incompatibilità
- Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
- Attraverso delibera motivata del Consiglio Generale, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
- L’incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”. L’eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, regionali.
- L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
- Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
Art. 25
Durata
- Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni.
- Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 26
Rieleggibilità del Presidente
- Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
- Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
ART. 27
Organi
1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- la Giunta;
- l’Ufficio di Presidenza;
- i Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
2. L’avviso di convocazione può prevedere che l’intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l’esercizio del diritto di voto. L’avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica
ART. 28
Assemblea Generale degli Associati
L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi ed è presieduta dal Presidente della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
E’ convocata con delibera del Consiglio Generale o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati.
Le convocazioni sono fatte dal Presidente, con avviso contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, mediante lettera o la pubblicazione su almeno un quotidiano o settimanale locale a maggiore diffusione regionale e l'affissione presso le sedi della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto al voto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea può riunirsi, in seconda convocazione, nello stesso giorno a distanza di non meno di un'ora dalla prima.
Gli associati possono farsi rappresentare solo da associati con diritto al voto; ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega.
All'Assemblea Generale spetta:
l'esame delle questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attività generale della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” che le sono sottoposte dal Presidente su indicazione del Consiglio Generale;
deliberare in ordine all'eventuale scioglimento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” . In questo caso è obbligatoria la presenza di un notaio. Per lo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è necessario il voto favorevole di almeno il 75% dei voti dei suoi componenti presenti in proprio o per delega;
deliberare in ordine al recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea Generale degli associati con una maggioranza di almeno il 75% dei voti dei suoi componenti presenti in proprio o per delega. La convocazione dell’Assembela Generale dei associati, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
ART. 29
Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti degli Organismi costituiti a norma degli artt. 12 - 13 del presente Statuto. Ciascun rappresentante avrà diritto ad esprimere tanti voti quanti ne derivano al proprio organismo dall'applicazione dei seguenti criteri:
1 voto per ogni Organismo più 1 voto per ogni 30 - nonché frazioni - associati in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno precedente rinnovati per l'anno corrente.
Per le Associazioni Autonome aderenti a ‘’Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA’’ il diritto al voto verrà determinato sulla base di apposite convenzioni stipulate con le stesse dal Presidente con l'approvazione della Giunta.
Al fine di evitare accumuli di diritto al voto in capo alla stessa persona non è consentito ricoprire la carica di Presidente in più di uno degli organismi di cui ai commi precedenti.
ART. 30
Competenze del Consiglio Generale
1. Al Consiglio Generale spetta:
- a) - fissare le direttive politico sindacali della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
- b) - eleggere il Presidente;
- c) - eleggere nel proprio interno i membri di Giunta così come stabilito dal successivo art. 34, lettera b;
- d) - nominare il revisore unico;
- e) - nominare i Probiviri;
- f) - approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del revisore unico e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratificare eventuali assestamenti; approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”– e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- g) - deliberare sulle modifiche statutarie e sulle norme regolamentari dello Statuto;
- h) - formulare l'indirizzo generale dell'attività della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” da sottoporre all'Assemblea Generale degli Associati;
- i) - deliberare sulla convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati;
- l) - approvare la relazione del Presidente sulla gestione della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” in occasione della presentazione del conto consuntivo e del preventivo.
- m)- deliberare in ordine all’ubicazione della sede legale della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”
- n) - deliberare sui ricorsi di eventuali respingimenti delle domande di adesione adottati dalla Giunta, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
- o) -delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall’art. 6, lett. g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- p) - può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- q) - può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- r) - può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Generale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- s) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali», facendo seguito alle modifiche apportate alla normativa “Privacy”;
- t) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto»;
2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti del Consiglio che disponga di almeno il 66% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
Art. 31
Consiglio Generale: modalità di convocazione e svolgimento
- Il Consiglio Generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
- Il Consiglio Generale è altresì convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dalla Giunta con propria deliberazione, o da un numero di componenti del Consiglio generale stesso che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento del Consiglio Generale entro i successivi 30 giorni.
- In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvede il Revisore Unico.
- La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, da recapitare a ciascun componente almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa almeno sei giorni prima della data fissata per l’adunanza.
- In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
- L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
- Il Consiglio Generale è valido quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati nella sessione; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
- In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta. Il Consiglio Generale, nei casi in cui siano poste all’ordine del giorno elezioni di Organismi associativi, nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa.
- Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
- Un numero non inferiore al 51% dei componenti del Consiglio Generale, che disponga di non meno del 75% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Revisore Unico la convocazione del Consiglio Generale per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, del Consiglio Generale per il rinnovo di tutte le cariche associative.
- In caso di impossibilità ad intervenire, ciascun componente del Consiglio Generale potrà delegare con apposita delega scritta un dirigente dell'Organismo che rappresenta. Il delegato non può comunque essere chi già ricopre la carica di presidente di uno degli altri Organismi di cui agli artt.11-12.
ART. 32
Presidente
1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è eletto dal Consiglio Generale tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA ”.
2. Il Presidente:
- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la rappresentanza politica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- d) su proposta del Direttore Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
- e) propone al Consiglio Generale il numero dei membri di Giunta da eleggere;
- f) propone alla Giunta il numero dei Vice Presidenti da nominare, scelti tra i membri di Giunta;
- g) propone alla Giunta, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore Generale, nonché la sua revoca;
- h) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e propone alla Giunta la nomina del Tesoriere con funzioni anche di amministratore;
- i) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- j) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
- k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” nominando avvocati e procuratori alle liti;
- l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Generale;
- n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
- o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Generale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- p) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti.
- q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all’art. 31, comma 10, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio Generale elettivo, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
ART. 33
Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente e dai Vicepresidenti ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni.
ART. 34
Giunta
La Giunta è composta da:
- a) - il Presidente della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
- b) - da dieci a quindici membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio Generale, garantendo la rappresentatività dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni, del Lavoro Autonomo e delle Delegazioni o Associazioni Zonali e da membri cooptati dalla Giunta fino ad un numero massimo di tre, liberamente scelti fra i componenti degli Organi Direttivi del sistema “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
- c)- il Presidente del Gruppo Regionale Giovani Imprenditori Valle d’Aosta;
- d) - il Presidente Regionale Terziario Donna Valle d’Aosta;
- e) - il Presidente del Comitato Regionale del Turismo che ne è anche Vicepresidente aggiunto;
La Giunta si riunisce di norma una volta al mese e quante altre volte sia ritenuto necessario o opportuno dal Presidente o ne sia avanzata richiesta a maggioranza dei suoi componenti.
I membri della Giunta non possono farsi rappresentare. Essi decadono automaticamente dall'incarico con la perdita della loro qualità di membri del Consiglio Generale.
In tal caso il Consiglio Generale provvede a coprire i posti resisi vacanti mediante nuove elezioni.
L’avviso scritto di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato almeno 6 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi o altro mezzo idoneo all’uopo, comunque almeno entro 24 ore prima della riunione stessa.
La Giunta è validamente insediata con la metà più uno dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Alle Riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
ART. 35
La Giunta è investita di tutti i poteri, salvo quanto previsto dagli artt. precedenti, ed in particolare:
- a) - elabora gli indirizzi generali dati dal Consiglio Generale; ne predispone e ne cura l'esecuzione;
- b) - delibera sulle domande di adesione e adotta provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- c) - predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi e/o straordinari, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale. La Giunta, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Generale;
- d) - delibera la costituzione, e ne predispone i regolamenti, degli Organismi previsti dal presente Statuto; degli stessi Organismi, può deliberare lo scioglimento;
- e) - ratifica la nomina, proposta dal Presidente, di un Tesoriere, al quale è affidato l'incarico di gestire il patrimonio associativo, di controllare la situazione economico-finanziaria della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, di sovrintendere alla stesura dei conti consuntivi e preventivi e di curare l’amministrazione;
- f) - nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
- g) - autorizza la stipula di contratti e l'adozione di ogni provvedimento finanziario, patrimoniale, gestionale ed amministrativo;
- h) - delibera la nomina o la revoca di procuratori per singoli atti o per categorie di atti;
- i- istituisce commissioni consultive e comitati tecnici di coordinamento;
- l) - interviene a dirimere le eventuali controversie fra singole Associazioni di Categoria Regionali o altri Organizzazioni aderenti, ove del caso rinviandole al Collegio dei Probiviri;
- m) - nomina, su indicazione del Presidente, i rappresentanti della “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” in seno a Commissioni, Comitati, Congressi o Enti esterni o/e interni;
- n) - su proposta del Presidente, nomina fra i propri componenti i Vice Presidenti, avendone preventivamente fissato il numero, garantendo, per quanto possibile, la rappresentatività dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e del Lavoro Autonomo;
- o) - può essere delegata dal Consiglio Generale ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia’’
- p) - In caso di urgenza può assumere tutti i poteri del Consiglio Generale e quindi i relativi provvedimenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale stesso.
- q) -può delegare proprie attribuzioni al Presidente che è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- r) - può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- s) - delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
- t) - promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo regionale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- u)- può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale
- v) – Stabilisce i compensi e/o le indennità e/o rimborsi spese forfettari da eventualmente riconoscere al presidente e ai propri membri o ad alcuni di essi per le attività che devono svolgere
- w) - delibera l'ammissione come socio aderente, stabilendone modalità di adesione, contributi associativi e prerogative, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia – Regione Valle d’Aosta”; ne delibera altresì l’esclusione
- z) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto
ART. 36
Revisore Unico
- Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”. Il revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali, secondo il disposto della legge n. 39 del 27 gennaio 2010
- La carica di Revisore Unico è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
- Ad esso compete il controllo dell’Amministrazione e dei Bilanci e la compilazione della relazione annuale da presentarsi al Consiglio Generale.
- Al Revisore Unico si applicano le norme dell’art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. Al revisore unico spetta inoltre la funzione di controllo contabile.
- L’avviso di convocazione dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta, contenente l’ordine del giorno, deve essere rimesso anche al Revisore Unico, il quale interviene alle relative riunioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 c.c. primo comma.
ART. 37
Collegio dei Probiviri
Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA ‘’è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.
La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina, al primo Consiglio Generale utile.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA ‘’circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA’’. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta;
b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
Art. 38
Arbitrato
Le controversie tra soci e “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di AOSTA Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di AOSTA.
Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di AOSTA.
Art. 39
Direttore Generale
Il Direttore Generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è nominato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
Il Direttore Generale:
a)
coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
b)
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all’art. 35, lettera i );
c)
è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, assicurando il loro buon funzionamento;
d)
assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
e)
può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
f)
dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Tesoriere.
g)
è responsabile della segreteria degli Organi associativi
h)
L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.
ART. 40
Decadenza dalle cariche
L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni degli Organi sociali comporta la decadenza automatica dalla carica ricoperta.
Spetta al rispettivo Organo designante effettuarne la sostituzione.
Art. 41
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria
1.
Il patrimonio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” è costituito:
dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- apposito “Contributo di adesione contrattuale” previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, come disciplinato dall’art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
dalle erogazioni concesse da parte del Fondo Nazionale di sviluppo Regionale istituito secondo quanto previsto all’art. 11, comma 13, del vigente Statuto Confederale;
i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
ogni bene lasciato in eredità o legato;
ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”;
le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
È fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.
Art. 42
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi regionali, già approvato dal Consiglio Generale, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
Art. 43
Scioglimento
In caso di scioglimento di “Confcommercio Confcommercio-Imprese per l’Italia REGIONE VALLE D’AOSTA”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 44
Rinvio
Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.