SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(D.Lgs.81/08)
  • la formazione e gli aggiornamenti ai sensi dell’art.37, comma 2, D.Lgs.81/08 per: Lavoratori, Preposti, Dirigenti
  • la formazione e gli aggiornamenti ai sensi dell’art. 34 e dell’All. II, D.Lgs. 81/08 per: Datori di lavoro che svolgono il ruolo di R.S.P.P.

ART. 34 - FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER IL RUOLO DI RSPP:

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione , deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore( rischio basso) e massima di 48 ore (rischio alto), adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I settori elencati di seguito rientrano nel RISCHIO BASSO (16 ore di formazione) .

Commercio ingrosso e dettaglio; Attività artigianali (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, parrucchieri, pasticcieri); Alberghi; Ristoranti; Bar, Assicurazioni(immobiliari, studi legali, contabili, attività di segreteria ecc); Associazioni ricreative, culturali, sportive; Servizi domestici; Organizzazioni extraterritoriali.

NON SONO TENUTI A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE RSPP I DATORI DI LAVORO

  • che dimostrino (con relativo attestato) di aver svolto una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM. 16/01/97 (16 ore);
  • che siano tra gli esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94(norma transitoria che fino al 31/12/96 evitava la formazione, compensata con documentazione e dichiarazioni).
  • in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (Servizio Prevenzione e Protezione) e che abbiano seguito i corsi previsti, purché ci sia corrispondenza tra il settore ateco.

PER LE NUOVE ATTIVITA’:

In caso di nuova attività il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.

AGGIORNAMENTO CORSO RSPP:

L’aggiornamento è quinquennale, da un minimo di 6 ore (rischio basso) a un massimo di 14 ore (rischio alto). L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di 5 anni.

L’ 11 gennaio 2012 è considerato l’anno di partenza per il conteggio del quinquennio

I datori di lavoro che hanno seguito il corso di RSPP prima dell’ 11 gennaio 2012, devono attuare l’aggiornamento entro 5 anni ovvero entro l’11 gennaio 2017. L’aggiornamento vale per l’intero quinquennio, indipendentemente da quando viene svolto: la scadenza rimane invariata, sia che l’aggiornamento sia stato frequentato nel 2013 o nel 2014 o nel 2015 o nel 2016.

I datori di lavoro che hanno seguito il corso di RSPP a partire dal 11 gennaio 2012, ogni 5 anni dovranno provvedere all’aggiornamento del corso.

Per gli esonerati l’aggiornamento dovrà essere attuato entro 24 mesi dall’ 11 gennaio 2012 (ovvero entro 11/01/2014).

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